SOSTEGNO EDUCATIVO
Per s.e. si può intendere, in generale, qualunque apporto dato da una → persona o una → istituzione allo scopo di favorire il processo educativo di un determinato soggetto o gruppo di soggetti. Preso in questo senso, il discorso da fare sarebbe amplissimo e difficilmente delimitabile. Qui viene inteso in senso molto specifico, riferito alle azioni da mettere in atto per favorire l’integrazione scolastica e sociale dei soggetti portatori di → handicap e tenendo conto della principale normativa nazionale italiana al riguardo.
1. Le linee fondamentali di questo processo di integrazione sono state tracciate nella L. n. 104 del 5 febbraio 1992: «L. quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 39 del 17.2.92, supplemento ordinario. L’art. 12 di questa L., al comma 5, delinea le fasi dell’intervento di s.: «all’individuazione dell’alunno come persona handicappata e all’acquisizione della documentazione risultante della diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle USL e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le caratteristiche possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata». Altri commi dello stesso articolo impongono verifiche periodiche degli interventi realizzati e l’aggiornamento del profilo dinamico-funzionale ai vari passaggi della vita scolastica: dalla scuola materna alle elementari, alle medie e alla scuola secondaria superiore. Ulteriori specificazioni, relative in particolare ai compiti delle USL (oggi trasformate in ASL), sono contenute nell’«Atto di indirizzo e coordinamento», emanato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24 / 2 / 1994 («Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap», Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 / 4 / 94).
2. Di queste disposizioni vanno segnalati alcuni punti qualificanti l’intervento proposto. È importante cogliere il senso processuale dell’intervento, che non va fissato una volta per tutte, ma che va periodicamente sottoposto a verifiche ed aggiornamenti. Il lavoro in équipe con la partecipazione della scuola e delle ASL e con il coinvolgimento dei genitori è altro elemento qualificante. C’è un processo che parte dalla raccolta di elementi, dalla elaborazione di una diagnosi funzionale per arrivare, attraverso il profilo dinamico-funzionale, alla definizione del piano educativo individualizzato. Ultimo elemento da sottolineare è l’attenzione prestata, non solo agli aspetti patologici o limitativi legati all’handicap, ma anche alle possibilità di recupero e alle capacità possedute.
3. Alla luce di queste annotazioni va visto il ruolo del cosiddetto «insegnante di s.», che non è né in sottordine all’insegnante di classe, né unico responsabile dell’intervento a favore dell’integrazione. Ciò è chiaramente affermato nella «Premessa» ai programmi dei corsi di Specializzazione approvati con Decreto ministeriale del 24 / 4 / 1986: «Il processo d’integrazione dell’alunno riguarda tutti i docenti e l’insegnante specializzato ha il compito precipuo di far sperimentare al contesto educativo la dinamica delle esigenze degli alunni portatori di handicap».
Bibliografia
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M. Gutiérrez