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SUSSIDIARIETÀ

 

SUSSIDIARIETÀ

Il principio di s. ha origine nella dottrina sociale della Chiesa e trova la sua formulazione più matura nella enciclica «Centesimus Annus» al n. 48: «una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune».

1.​​ Il principio di s. nella costituzione italiana. È entrato nella legislazione italiana solo con la L. costituzionale 3 / 01. Esso presenta una duplice valenza: infatti, indica sia un paradigma ordinatore dei rapporti tra Stato, formazioni sociali, individui (s. orizzontale), sia un criterio di distribuzione delle competenze tra Stato e autonomie locali (s. verticale). Nella seconda accezione sta a significare la rottura di un sistema di potere centralizzato ed è visto come l’affermazione di una democrazia che individua nella «prossimità» dei governanti ai governati un bene primario. A sua volta, la s. orizzontale, affermando che lo Stato interviene solo quando l’autonomia della società risulti inefficace, si contrappone all’idea di una «cittadinanza di mera partecipazione» e promuove invece una «cittadinanza di azione» in cui è valorizzata la creatività dei singoli e delle formazioni sociali. Esso non va inteso come sostegno ad una ipotesi neoliberale di stato minimo: infatti, mentre si riconosce alla persona il diritto di iniziativa, nel contempo si intende affermare la responsabilità sociale. Il pubblico interesse e il pubblico servizio è garantito, ma non anche esclusivamente gestito dallo Stato che ha il ruolo di favorire, pure nei servizi educativi, l’iniziativa della società civile, la responsabilità diretta delle persone e delle formazioni sociali.

2.​​ S. ed educazione. La s. implica che l’attività scolastica è soggetta alla libera iniziativa dei cittadini entro le norme generali sull’istruzione di competenza dello Stato e le leggi ordinarie di iniziativa regionale. In secondo luogo, le scuole statali, che sono autonome, vengono disciplinate dai due gruppi di norme appena citate e risultano sussidiarie alla libera iniziativa dei cittadini, mentre le istituzioni scolastiche non statali godono di piena libertà entro le norme generali sull’istruzione. Infine, le norme generali sull’istruzione hanno, come oggetto, l’istruzione, che è il servizio erogato, non l’organizzazione degli insegnamenti, degli apprendimenti e dei processi in generale, che costituisce invece l’istituzione scolastica.

Bibliografia

Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica​​ Centesimus Annus, Roma, 1991; Malizia G.,​​ La legge 62 / 2000 e la libertà di educazione. Quali prospettive?, in Cssc-Centro Studi per la Scuola Cattolica,​​ A confronto con le riforme. Problemi e prospettive, Brescia, La Scuola, 2002, 57-73; Palma A.,​​ S. e formazione in Italia: profili giuridici, in S. Versari (Ed.),​​ La scuola della società civile tra Stato e mercato, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, 59-80; Bertagna G.,​​ S.,​​ norme generali e libertà di scuola, in Id.,​​ Pensiero manuale, Ibid., 2006, 385-437;​​ S. ed educazione, Milano, Mondadori, 2007.

G. Malizia