TITOLI DI STUDIO
TITOLI DI STUDIO
Il conseguimento di ogni t.d.s. prevede l’iscrizione e la frequenza di determinati corsi di studio ed il superamento di prove di → valutazione che possono condurre all’esame finale. Gli esami scolastici vengono istituiti nell’Europa del XVIII sec. ed è la Prussia che per prima introduce nel 1788 una prova d’esame per l’accesso agli studi universitari. In epoca napoleonica si divide la scuola in primaria e secondaria e si prevedono prove di passaggio relative. In Italia le prime regolamentazioni di ordinamento risalgono alle leggi Boncompagni (1848) e Casati (1859).
1. Il caso italiano. La legislazione scolastica it. si trova in una fase di transizione che ha recentemente inciso proprio sugli esami e sui t.d.s. obbligatori. Abolito l’esame di licenza elementare con la riforma del primo ciclo di istruzione, la L. 296 / 06 ed il successivo DM 139 / 07 hanno introdotto l’obbligo di istruzione per una durata di dieci anni, cioè comprensivo di un biennio successivo all’esame di stato previsto al termine della scuola secondaria di I grado. La conclusione dell’obbligo di istruzione, però, non coincide con alcun t.d.s. e prevede solo la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo, anche se il percorso è dichiaratamente finalizzato al conseguimento di un t. di istruzione secondaria superiore (di durata quinquennale) o di un diploma di qualifica professionale di durata almeno triennale. Nell’istruzione superiore si può scegliere tra diploma universitario di laurea e diploma rilasciato da istituzioni come: le scuole dirette a fini speciali; l’istituto superiore di educazione fisica; le istituzioni artistiche. Fanno parte dell’istruzione postsecondaria anche i percorsi di Ifts (istruzione e formazione tecnica superiore) che intendono costituire un’alternativa alla più tradizionale e diffusa offerta formativa universitaria. Gli studi post-laurea in Italia prevedono: il dottorato di ricerca; il diploma di specializzazione; l’attestato di frequenza a corsi di perfezionamento anche a distanza. Ai vari t.d.s. corrispondono «qualifiche funzionali», un tempo «carriere degli impiegati civili dello Stato» (DPR 28.12.1970, n. 1077), con specifici livelli retributivi. La disposizione del DPR 31.05.1974, n. 420, art. 8 prevede l’accesso a carriere ausiliarie (prima e seconda qualifica funzionale) con il possesso della licenza elementare ed eventualmente di t. professionale. Enti pubblici e privati organizzano corsi differenziati a seconda dell’utenza e rilasciano certificati relativi a corsi di qualificazione, di specializzazione, di orientamento e cultura professionale. Dal punto di vista statistico nazionale il 40° Rapporto Censis registra il possesso dei seguenti t.d.s. tra la popolazione residente di almeno 15 anni d’età nel 2005: 27.7% licenza elementare o senza t.d.s; 31,3% licenza media; 5,4% qualifica professionale; 26,5% diploma 4-5 anni; 9,1% dottorato, laurea, laurea breve (Censis, 2006, p. 153). Va notato che sono in rapida crescita i t. più elevati.
2. Abilitazioni per l’insegnamento in Italia. Salvo casi richiedenti specifiche competenze tecniche, professionali, artistiche, il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, per t. ed esami, prevede una formazione universitaria completa (DPR 31.05.1974, n. 417, art. 7), che dopo la riforma degli ordinamenti universitari deve essere di durata quinquennale per qualsiasi ordine o grado di scuola.
3. T.d.s. in Europa. Negli Stati membri dell’Unione Europea sono previste prove di passaggio da un livello all’altro di scuola, le variazioni si riferiscono alla durata della scuola dell’obbligo, al sistema di valutazione, all’articolazione disciplinare della scuola secondaria. In tutti i casi l’accesso all’università prevede il possesso del certificato che attesta il superamento dell’esame di fine degli studi secondari di secondo ciclo. In Belgio anche le scuole speciali rilasciano i certificati previsti per il proseguimento degli studi nell’istruzione superiore ed i corsi per corrispondenza permettono di raggiungere i t. relativi all’istruzione di secondo e terzo livello. In Danimarca il ginnasio termina con l’esame «studentereksamen» e per chi sceglie l’indirizzo professionale dopo l’obbligo deve superare la «svendeprove». In Francia l’istruzione secondaria di primo ciclo termina con il «brevet des collèges» e quella di secondo ciclo con il «baccalauréat» oppure con il certificato di diploma a carattere tecnico-professionale, «diplôme national du brevet de technicien». Il «brevet» esiste anche in Lussemburgo ed è rilasciato agli insegnanti dei vari gradi di scuola: «brevet d’aptitude pédagogique», «brevet d’enseignement complémentaire», «brevet d’enseignement moyen». In Germania si entra all’università se si possiede il t. di «Abitur» o «Reifeprüfung»; l’università termina con il diploma di «Magister Artium» e per il dottorato si deve acquisire il «Rigorosum»; mentre nei Paesi Bassi il più alto t. universitario è il «graad van doctor». In Grecia per i quindicenni vi è la licenza ginnasiale per l’accesso al «lykeio». Sia in Portogallo che in Spagna la scuola dell’obbligo termina con un certificato. In Spagna viene rilasciato il t. di «graduado escolar» che consente di proseguire nel «bachillerato» (scuola secondaria di secondo ciclo), oppure il «certificado de escolaridad» che permette l’ingresso nella formazione professionale. Nella scuola d’Irlanda vi sono certificati vari («day vocational certificate», «intermediate certificate», «leaving certificate») che scandiscono la progressione degli studi secondari. Nel Regno Unito vi è il t. che certifica il superamento dei livelli generale ed avanzato: «ordinary» (dopo cinque anni di secondaria) e «advanced» (altri due anni di studio).
4. Politica europea. L’adozione (15 giugno 1987) del Programma di Azione della Comunità Europea per la mobilità studentesca universitaria (Erasmus) agevola il riconoscimento reciproco di periodi e diplomi di studio tra i Paesi comunitari. Al fine di migliorare e potenziare l’equipollenza dei t.d.s. rilasciati negli Stati membri, la Comunità europea ha istituito la rete Naric (1984) dei Centri di informazione. In diversi casi i Centri fanno parte del Ministero della P.I., o comunque sono in contatto diretto con esso. In Italia opera il Cimea: Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, Fondazione Rui. Il Trattato sull’Unione europea (Maastricht, 07.02.1992) avvalora il lavoro svolto in ambito Erasmus e riafferma che l’azione della Comunità è intesa «a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio» (art. 126). Il → processo di Bologna avviato dal 1999 per l’armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore prevede la creazione di uno spazio europeo della conoscenza con il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) e t. superiori da spendere a livello mondiale. Gli Atenei possono attivare i corsi di laurea triennali (180 CFU); la laurea specialistica (120 CFU); la laurea specialistica a ciclo unico (5 o 6 anni con 300 o 360 CFU) per i corsi di medicina, odontoiatria, farmacia e veterinaria, in qualche caso architettura, disciplinati dalla normativa europea (d.m. 509 / 1999 e d. m. 270 / 2004).
Bibliografia
Ranucci C., La scuola nei Decreti delegati, vol. 3, Roma, Armando, 1983; Cives G. (Ed.), La scuola italiana dall’Unità ai nostri giorni, Scandicci (FI), La Nuova Italia, 1990; ISTAT, Università e lavoro: statistiche per orientarsi, Roma, 2004-2005; Alma Laurea, Condizione occupazionale dei laureati. Pre e post riforma. VIII Indagine 2005, Bologna, 2006; Censis, 40° Rapporto sulla situazione sociale del paese 2006, Milano, Angeli, 2006; Chistolini S., Pamphlet pedagogico. Elementi per una indagine nazionale sulla formazione universitaria degli insegnanti della scuola primaria, Lecce, Pensa MultiMedia, 2007.
S. Chistolini